Assicurazione sulla vita
L`assicurazione vita è un contratto dove a fronte del versamento periodico di somme di denaro alla Compagnia assicurativa è garantito un capitale o una rendita nel caso in cui l`assicurato venga colpito da morte o grave invalidità. Il contratto di assicurazione sulla vita non viene stipulato solo per investimento ma soprattutto per garantire un capitale o un reddito ai propri cari.
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Premio della assicurazione sulla vita
Il premio della polizza di assicurazione sulla vita è il corrispettivo che il contraente deve corrispondere alla Compagnia di assicurazioni per beneficiare delle prestazioni previste dal contratto. Il corrispettivo che si pagherà a titolo di premio assicurativo comprende il premio puro (costo rischio assicurativo) ed il caricamento (remunerazione compagnia di assicurazioni).
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Confronto contratti di assicurazione vita
Nel fare il confronto dei contratti di assicurazione vita bisogna guardare soprattutto: tipo di prestazione offerta dalla compagnia, numero dei premi minimi che debbono essere pagati per poter maturare il diritto al riscatto, termini di riscatto della polizza e penali previste, costi che gravano sulla polizza ed eventuali limitazioni di copertura in caso morte.
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Clausole contratto assicurazione vita
Le obbligazioni della compagnia di assicurazioni sono determinate dal testo del contratto di assicurazione vita e sue clausole, la copertura decorre dal momento in cui il contraente ha ritirato la polizza ed ha pagato la prima rata di premio. Se l`assicurazione vita è stata pagata per almeno tre anni si può bloccare, diversamente la compagnia non rimborserà più i premi pagati.
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Riattivazione contratto sulla vita
La riattivazione del contratto sulla vita è la facoltà del contraente di riprendere il versamento dei premi annui a seguito della sospensione del pagamento, solitamente si può riattivare, entro sei mesi dalla data di scadenza della prima rata rimasta arretrata. Le rate arretrate saranno gravate da interessi per ritardato pagamento, ovviamente a condizione che l`assicurato sia ancora in vita.
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Assicurazione sulla vita e suicidio
In caso di suicidio l`art. 1927 del codice civile dispone che se l’evento è avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipula del contratto di assicurazione sulla vita, la Compagnia non è tenuta al pagamento delle somme assicurate, a meno che non si tratti di suicidio dovuto ad incapacità di intendere e volere. Le compagnie di assicurazione sono tutelata anche sul caso suicidio.
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