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Estinzione anticipata mutui

Calcolo penale estinzione anticipata mutuo
La legge 2 aprile 2007 n.40 ha abolito la penale per l`estinzione anticipata dei mutui ipotecari nei seguenti casi:
- Abolita la penale di estinzione anticipata per i mutui ipotecari acquisto prima casa stipulati dopo il 2 febbraio 2007(data di entrata in vigore del D.L. n.7/2007).
- Abolita la penale di estinzione anticipata per i mutui ipotecari stipulati per l`aquisto o per la ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione oppure adibiti allo svolgimento di attivitā economica o professionale da parte di persone fisiche dopo il 3 aprile 2007 (data di entrata in vigore della legge 2 aprile 2007 n.40, di conversione del D.L. n.7/2007).
Per i contratti di mutuo antecedenti, in seguito all`accordo tra l`Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei consumatori, una riduzione delle penali di estinzione anticipata del mutuo ipotecario.

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Estinzione anticipata mutuo tasso variabile
Per i mutui a tasso variabile la penale di estinzione anticipata č dello 0,50%.
Tale penale di estinzione anticipata scende allo 0,20% nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo e si azzera negli ultimi due anni di durata del mutuo ipotecario.

Penale Estinzione anticipata mutui tasso fisso
Per i mutui a tasso fisso stipulati prima del 1 gennaio 2001 č prevista una penale di estinzione anticipata dello 0,50%.
La penale di estinzione anticipata del mutuo a tasso fisso scende a 0,20% nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo e si azzera negli ultimi due anni.

Estinzione anticipata mutuo a tasso misto
Per i mutui a tasso misto (quelli col tasso di interesse che varia dal fisso al variabile o viceversa) l`accordo sulla penale di estinzione anticipata ha previsto di far corrispondere la penale al tasso fisso o al tasso variabile, a seconda se al momento dell`estinzione anticipata il mutuo sia a tasso fisso o a tasso variabile.




Primo caso di estinzione costosa
Per i mutui ipotecari a tasso variabile e i mutui ipotecari a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001 che prevedono penali di estinzione anticipata pari o inferiiore a 0,50%, la penale di estinzione anticipata massima applicabile scende allo 0,20%.

Secondo caso di estinzione costosa
Per i mutui ipotecari a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000 che prevedono contrattualmente una penale di estinzione anticipata pari o superiore a 1,25%, la penale massima applicabile scende dello 0,25%, in caso sia prevista una penale inferiore a 1,25% la stessa scende dello 0,15%.

Estinzione mutuo a tasso fisso
Per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati dopo il 31 Dicembre 2000 č prevista una penale di estinzione anticipata del 1,90% se l`estinzione anticipata avviene nella prima metā del periodo di ammortamento.
La penale di estinzione anticipata č del 1,50% se l`estinzione anticipata avviene nella seconda metā del periodo di ammortamento.